Art. 4.

      1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «almeno metà» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due terzi», le parole: «almeno due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre quarti» e le parole: «di metà» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi»;

          b) il comma 5 è abrogato.